Statuto della Fondazione Moroni-Antonini-Morganti di Ostra (Ancona)

Statuto

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita la Fondazione “Moroni-Antonini-Morganti” (di seguito Fondazione), organismo pubblico con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

 

Art. 2 – Storia ed Origini

La Fondazione è il risultato della trasformazione in Persona Giuridica di Diritto Privato degli Istituti Autonomi di Beneficenza di Ostra e la dipendente  Casa di Riposo ” Moroni-Antonini- Morganti“, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale Marche n. 5/2008 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza – I.P.A.B. – e disciplina delle Aziende Pubbliche dei Servizi alla Persona) e del relativo regolamento regionale attuativo  n.2/09.

Gli Istituti Autonomi di Beneficenza di Ostra hanno avuto origine con decreto di Vittorio Emanuele, Re d’Italia e di Albania e Imperatore di Etiopia, in data 5 maggio 1939, a seguito del decentramento delle seguenti II.PP.A.B.:

– Ospedale Civile ed Istituti annessi;

– Asilo Infantile;

– Ricovero Pio Moroni Antonini.

Nel predetto Decreto, firmato da Vittorio Emanuele e controfirmato da Mussolini, si legge:

Art. 1- Le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza: 1) Ospedale Civile ed Istituti annessi, 2) Asilo Infantile “Regina Margherita”,  3) Ricovero Pio Moroni Antonini, con sede in Ostra sono decentrati dall’Ente Comunale di Assistenza sotto il titolo di “Istituti Autonomi di Beneficenza di Ostra”;

Art. 2 – La gestione delle Istituzioni suddette è affidata ad una amministrazione unica, composta dal Presidente nominato dal Prefetto di Ancona e quattro membri di cui tre nominati dal Podestà ed uno dal Segretario Politico del Fascio di combattimento di Ostra.”

Con DPR n.226 del 07/02/1970 l’Ospedale Civile è stato dichiarato Ente Ospedaliero – Ospedale Civile Generale di Zona di Ostra, con propria personalità giuridica e autonomia gestionale.

Con Delibera degli I.A.B. n. 67 del 18/12/1973 è stata disposta la cessazione dell’attività dell’asilo infantile “Regina Margherita”  degli I.A.B. L’attività rivolta alla prima infanzia è stata poi svolta dall’asilo statale istituito nel capoluogo di Ostra.

Con deliberazione n. 43 del 21 agosto 1986 è stato approvato il nuovo statuto organico, successivamente modificato con delibera n. 8 del 29/02/08, della Casa di Riposo “Moroni Antonini” di Ostra, retta dagli Istituti Autonomi di Beneficenza di Ostra, che assume la nuova denominazione: “Moroni-Antonini-Morganti”. In base al citato statuto lo scopo della dipendente Casa di Riposo è di assistere gli inabili e gli anziani bisognosi e di promuovere altre iniziative a favore degli anziani, interni o esterni alla Casa di Riposo, che favoriscano la vita di relazione con altre categorie di cittadini e ne impediscano l’emarginazione.

 

Art. 3 – Sede e Ambito Territoriale di Riferimento

La Fondazione ha sede nel Comune di Ostra (Ancona), in Via Don Antonio Morganti n. 9 ed opera nel territorio della Regione Marche.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l’istituzione di eventuali sedi secondarie nel territorio regionale.

 

Art. 4 – Finalità

La Fondazione persegue le finalità originarie proprie dell’IPAB trasformata consistenti nell’offerta di interventi assistenziali e servizi sociali a favore delle persone anziane e/o disabili ed in particolare a favore di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica prioritariamente attraverso servizi residenziali erogati nella struttura e attraverso la gestione di una Casa di Riposo / Residenza Protetta appositamente attrezzata, e di ogni altro servizio assistenziale alla persona che potrà rendersi necessario.

 

Art. 5 – Attività Strumentali, Accessorie e Connesse

Allo scopo di realizzare le finalità di cui al precedente art. 4, la Fondazione potrà:

  1. a) realizzare interventi e gestire servizi / strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone anziane e delle persone non autosufficienti con l’obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisiche e psichiche e la loro autonomia, nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione;
  2. b) realizzare interventi assistenziali e di reinserimento sociale a favore di soggetti in stato di necessità, dovuta a disabilità fisica e psichica, non autosufficienza, disagio sociale e solitudine;
  3. c) collaborare con gli Enti Locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi;
  4. d) partecipare a programmi e progetti di promozione e valorizzazione di protocolli operativi basati sulla globalità ed interdisciplinarietà ed integrazione degli interventi di comprovata efficacia scientifica;
  5. e) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali inclusa l’istituzione di un tavolo permanente di concertazione al quale partecipano rappresentanti della Fondazione e del Comune di Ostra.

La Fondazione potrà altresì compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali.

La Fondazione potrà costituire e/o partecipare ad organizzazioni (fondazioni, associazioni, società, consorzi ecc.) le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione stessa.

 

Art. 6 – Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono con un conferimento di risorse patrimoniali e finanziarie non inferiore a quello stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre.

La qualifica di Partecipante è attribuita o rinnovata ogni anno dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di giugno, previo versamento da parte del richiedente del contributo di cui al comma precedente.

Le modalità di attuazione del presente articolo sono demandate ad apposito regolamento.

 

Art. 7 – Diritti dei Partecipanti

Nel caso di più partecipanti, questi si riuniscono in apposita Assemblea, le cui modalità di convocazione e funzionamento sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con apposito regolamento.

All’Assemblea dei partecipanti compete l’indicazione del proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

Tale componente rimane in carica fino al perdurare della presenza di almeno un partecipante.

Il Rappresentante dell’Assemblea dei Partecipanti  non ha diritto di voto.

 

Art. 8 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti come da inventario redatto in data 03/06/2010 allegato al presente statuto (allegato A), nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

I beni mobili ed immobili destinati alle attività statutarie fanno parte del patrimonio indisponibile della fondazione.

In conformità a quanto previsto all’art. 17, comma 2 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in apposito allegato (Allegato B) sono evidenziati i beni immobili ed i beni di valore storico ed artistico destinati alla realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione.

Le deliberazioni di alienazione e di dismissione dei beni cui al precedente punto vengono assunte con la maggioranza qualificata di cui all’articolo 14 del presente statuto e devono prevedere il reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità, salvo che l’alienazione dei beni non risulti indispensabile per il ripiano di eventuali perdite di bilancio non ammortizzabili con la gestione corrente dell’attività della Fondazione.

Quando trattasi di alienazioni o dismissioni di beni del valore superiore a euro 50.000,00, rivalutabili annualmente in base all’incremento al costo della vita ISTAT, le relative delibere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovranno avere ottenuto il parere preventivo e non vincolante del Comune di Ostra.

Ai sensi dell’art. 20 della L. R. n. 5 del 2008 e dell’art. 18 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni originariamente destinati dagli statuti alla realizzazione delle finalità istituzionali sono altresì inviati alla Regione che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l’atto costitutivo e lo statuto, la invia al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione prevista dall’articolo 23 del Codice Civile.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

  • Acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Ente a titolo di incremento del patrimonio;
  • Sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
  • Avanzi di gestione che con delibera del Consiglio di Amministrazione siano destinati a preservare o incrementare il patrimonio.

Gli amministratori hanno l’obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità della sua trasformazione.

 

Art. 9 – Fondo di Gestione: Impiego

Oltre che con l’utilizzazione diretta del proprio patrimonio la Fondazione realizza i propri fini istituzionali con i proventi derivanti:

  1. dalle rendite del patrimonio;
  2. dalle rette di ospitalità della Casa di Riposo gestita;
  3. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
  4. da contributi previsti in disposizioni legislative nazionali e/o regionali;
  5. da contributi spontanei di soggetti pubblici o privati;
  6. da corrispettivi o contributi sulla spesa per servizi forniti;
  7. da entrate derivanti dallo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, svolte anche in regime di convenzione.

 

Art. 10 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  1. a) il Consiglio di Amministrazione;
  2. b) il Presidente;
  3. c) l’Organo di revisione dei conti.

 

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione.

Al Presidente è attribuito il compito di:

  1. convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;
  2. rappresentare la Fondazione in giudizio e nei rapporti con terzi;
  3. sovrintendere all’andamento generale della Fondazione e vigilare a che ogni attività si attui nel rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti e delle leggi;
  4. sottoporre al Consiglio di Amministrazione la decisione su affari di ordinaria amministrazione che a suo giudizio apparissero di particolare problematicità o di sensibile peso economico;
  5. nei casi di urgente ed assoluta necessità, adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del medesimo nella prima seduta successiva alla data dei provvedimenti adottati;
  6. promuovere tempestivamente, alla scadenza del Consiglio, gli atti necessari per il rinnovo, sollecitando le designazioni presso i soggetti o organi a ciò deputati.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento. In caso di impedimento anche di questi, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

Al Presidente sono attribuite tutte le competenze per il buon funzionamento della Fondazione non espressamente attribuite ad altri organi dallo Stato o da leggi.

 

Art. 12 – Consiglio di Amministrazione: Composizione e Durata

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da  cinque membri nominati dal Consiglio Comunale di Ostra.

Il componente scelto dall’Assemblea dei Partecipanti a norma dell’articolo 7 dello statuto partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili e comunque la durata deve intendersi coincidente con quella del Consiglio Comunale che lo ha eletto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

I membri del Consiglio che senza giustificato motivo non intervengono per più di tre volte consecutive alle adunanze decadono dalla carica di consiglieri. Il consigliere decaduto è surrogato, fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione, da altro membro nominato dal Consiglio Comunale entro 45 giorni dalla data di decadenza pronunciata dal Presidente della Fondazione.

In caso di rinuncia, dimissioni o morte del Consigliere si osserva la stessa procedura prevista per la decadenza.

Non possono assumere la carica di Consigliere di amministrazione della Fondazione coloro che:

  • non godono dei diritti elettorali attivi e passivi;
  • sono dipendenti della Fondazione;
  • che abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati legalmente posti in mora;
  • che siano stati dichiarati inabilitati o interdetti;
  • che ricoprono le cariche di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale presso il Comune di Ostra.

Le nomine dei Consiglieri devono pervenire al Presidente in carica della Fondazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decadenza statutaria del Consiglio di amministrazione il quale, comunque, resta in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio e limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Tutte le cariche elettive sono onorifiche, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, incluse le spese di trasferta previste dalle norme vigenti in materia.

 

Art. 13 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo cui spetta la definizione dei programmi da attuare e gli obiettivi da perseguire.

Ad esso fa carico la responsabilità generale dell’amministrazione della Fondazione e quella di garantire il rispetto delle norme statutarie.

In particolare al Consiglio compete di deliberare:

  1. la nomina nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente;
  2. lo statuto e le sue modificazioni;
  3. i regolamenti di organizzazione interna e delle attività della Fondazione;
  4. la dotazione del personale ed il regolamento organico;
  5. l’assunzione, la sospensione ed il licenziamento del personale;
  6. la concessione di contributi in beneficenza;
  7. in materia di contributi, donazioni, oblazioni e di lasciti;
  8. i bilanci;
  9. la determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi erogati;
  10. il conferimento degli incarichi professionali;
  11. in ordine ad ogni contratto, convenzione o accordo della Fondazione;
  12. in materia di liti attive e passive, transizioni e rinunce;
  13. la costituzione in giudizio della Fondazione;
  14. in materia di acquisti, di alienazioni e trasformazione di beni immobili;
  15. l’acquisizione di risorse finanziarie straordinarie attraverso la contrazione di mutui chirografari e/o ipotecari, fidi bancari;
  16. la decadenza dei Consiglieri.

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente sugli argomenti di cui ai precedenti punti b), g), h),n), o), dopo aver acquisito il parere dell’Organo di revisione dei conti.

Per quanto riguarda, in particolare, l’alienazione dei beni immobili e la modifica dello statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera solo dopo che il Consiglio Comunale avrà espresso il proprio parere entro e non oltre 45 giorni dalla richiesta del Presidente della Fondazione. Nel caso in cui il Consiglio Comunale non provveda entro i tempi previsti, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera autonomamente in merito dopo aver acquisito il parere dell’Organo di revisione contabile.

 

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide soltanto con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera su proposte presentate dal Presidente e le relative deliberazioni sono valide soltanto se riportano il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, nel caso di voto paritario prevale il voto espresso dal Presidente.

Nel caso di votazioni  riguardanti le modificazioni statutarie, l’elezione del Presidente e del Vice Presidente, e le alienazioni di immobili e di beni di valore storico e artistico evidenziati in apposito allegato (Allegato B) al presente statuto, per le quali si richiede il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio. Le votazioni avvengono per appello nominale.

Le deliberazioni riguardanti persone sono assunte con votazione segreta.

I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura dal segretario nominato tra i dipendenti e/o collaboratori della fondazione o scelto in seno al Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle deliberazioni debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario..

Ogni Consigliere può far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

I componenti del Consiglio debbono astenersi, a pena di nullità dell’atto, dalla discussione e dalla votazione su deliberazioni riguardanti propri interessi nei confronti della Fondazione.

 

Art. 15 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta risulti necessario in via ordinaria. Il Consiglio, secondo le scadenze di legge, è comunque convocato per l’approvazione dei bilanci.

In via straordinaria il Consiglio è convocato dal Presidente quando vi sia un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un Consigliere o l’Organo di Revisione di conti.

L’avviso di convocazione deve essere recapitato a mezzo lettera, fax ovvero posta elettronica al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima, e nelle convocazioni d’urgenza almeno ventiquattro ore prima. L’invito deve indicare la data e l’ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare.

Il Presidente nel caso di richiesta scritta con indicazione degli argomenti da discutere, presentata dal Consigliere che ha richiesto la convocazione o dall’Organo di Revisione di conti, ha l’obbligo di convocare il Consiglio di Amministrazione nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e all’unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell’ordine del giorno.

 

Art. 16 – Decadenza dei Componenti il Consiglio

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Dopo aver pronunciato la decadenza, il Presidente ne da comunicazione scritta al Sindaco del Comune di Ostra affinché provveda alla sostituzione ai sensi dell’Art. 12 del presente Statuto.

 

 

Art. 17 – L’organo di Revisione Contabile

L’Organo di Revisione è composto di un solo revisore nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Revisore dei Conti deve essere in possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del controllo legale dei conti (ed essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili.)

Esso dura in carica tre anni e può essere riconfermato per altri due mandati consecutivi. L’Organo di Revisione esercita il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione.

A tale scopo l’Organo di Revisione in particolare:

  • garantisce mediante verifiche da effettuarsi almeno con cadenza trimestrale la regolarità degli adempimenti amministrativi-contabili della Fondazione, della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della gestione di cassa;
  • vigila sul rispetto delle norme statutarie e sull’andamento della gestione della Fondazione e riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualora dovesse riscontrare irregolarità;
  • redige in sede di approvazione dei bilanci apposita relazione;
  • esprime pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione nel termine di trenta giorni.

In particolare il parere dell’Organo di Revisione deve essere espresso e riportato nel relativo processo verbale sugli argomenti di cui ai punti b), h), n), o), del precedente Art. 13 del presente Statuto.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Revisore dei Conti ha accesso a tutti gli Uffici della Fondazione per effettuare le verifiche e gli accertamenti per l’espletamento dell’incarico ed ha diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore dei Conti e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e di controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge. nonché di supporto all’attività della Fondazione.

Al Revisore spetta un compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 18 – Contabilità e Bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio decorrerà dalla data di iscrizione della Fondazione nel registro della persone giuridiche private, presso la Regione Marche, sino al 31 dicembre dello stesso anno.

I1 Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha l’obbligo di redigere ed approvare, acquisendo il parere dell’Organo di revisione contabile, il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto annuale.

Al termine di ogni esercizio e comunque entro 120 giorni dalla sua chiusura, il Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Ragioneria, redige il bilancio di esercizio e la relativa relazione sull’attività svolta, avendo cura di attenersi alle direttive del Presidente ed alle regole di ordinaria contabilità.

Il Bilancio di Previsione e il Bilancio di Esercizio (Consuntivo) dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono trasmessi al Comune di Ostra.

La Fondazione uniforma la contabilità ai principi del Codice Civile.

Gli utili eventualmente conseguiti al termine dell’esercizio, coerentemente con il carattere non lucrativo della Fondazione, sono reinvestiti nell’attività istituzionale della stessa, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 19 – Pubblicazione degli Atti

La Fondazione dispone la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione all’Albo presso la propria sede.

La Fondazione garantisce il pieno accesso ai propri provvedimenti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato e disciplina la materia con apposito regolamento.

 

Art. 20 -Assistiti

Nei limiti dei posti disponibili la Fondazione garantisce accoglienza e servizi assistenziali e socio-sanitari alle persone di entrambi i “sessi” che abbiano compiuto i 60 anni di età.

In casi di particolare necessità il Consiglio può deliberare l’ammissione alle strutture di ospitalità della Fondazione anche di persone che non hanno superato i 60 anni di età.

Per l’ammissione sarà data la precedenza ai cittadini residenti nel Comune di Ostra e in quelli ricompresi nel territorio della Zona Territoriale competente.

L’ammissione viene disposta  previa richiesta dell’interessato o, in caso di impedimento, dei suoi congiunti.

L’ammissione può essere altresì disposta a seguito di richiesta dei servizi sociali e sanitari dei Comuni e delle Aziende Sanitarie.

Il Consiglio con apposito regolamento e la “Carta dei Servizi” stabilirà le prestazioni garantite dalla Fondazione i diritti ed i doveri degli ospiti.

 

Art. 21 – Volontariato

La Fondazione valorizza il ruolo del volontariato e può stipulare accordi con le organizzazioni operanti nel settore.

La Fondazione inoltre può sottoscrivere convenzioni con gli Enti preposti per l’impiego di Operatori in servizio civile o con forme analoghe previste delle normative vigenti.

 

Art. 22 – Scioglimento

La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge in materia, con nomina di un Liquidatore da parte del Consiglio di Amministrazione, previa dichiarazione di estinzione da parte della Regione.

In caso di scioglimento o estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione il patrimonio della stessa, previo parere dell’Organo di Revisione contabile, deve essere devoluto al Comune di Ostra, il quale lo utilizzerà per le stesse finalità che caratterizzano la Fondazione.

 

Art. 23 – Norme Transitorie e Finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge di settore ed alle norme del Codice Civile.